PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

07/02/2004

Istanze di rinnovo Art.62, comma 1, lettera d

Quesito

Mi congratulo per la esaustiva e completa relazione sul 'Credito d'imposta' oggetto del convegno del 16 gennaio c.a. che ho avuto modo di leggere - ben 125 pagine - però in ultimo, nelle proposte e modifiche da pag. 112 in poi credo che possano rientrarvi i casi come questo che vado a proporle.

Scusandomi innanzitutto se rubo tempo prezioso al suo lavoro, chiedo un suo autorevole parere in merito al rinnovo delle istanze, di cui in oggetto, per chi ha ricevuto l'assenso nel settembre 2003 e quindi ha iniziato ad utilizzare il credito in compensazione, se deve ripresentare per il 2004 il mod. RTS considerato il fatto che nel quadro B - pianificazione dell'investimento ed uitlizzo del credito - sono stati indicati, per mero errore, forse dovuto alla staticità del software, i valori richiesti per il 1°, il 2° ed il 3° anno non considerando che l'investimento è stato realizzato completamente nell'anno 2002, nel caso concreto si tratta dell'acquisto di un autocarro.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, una volta ottenuto l'assenso dal Centro Operativo di Pescara (nel caso Suo specifico, ottenuto nel settembre 2003), non è necessario ripresentare il modello RTS per il 2004, anche nell'ipotesi di eventuali errori materiali dovuti alla staticità software, come da Lei segnalato.

Infatti, l'art. 62, comma 1, lett. d), della Legge n. 289 del 27/12/2002 obbliga la ripresentazione del modello RTS solo a coloro che non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002.

Di conseguenza, nel caso da Lei prospettato, nessun modello RTS deve essere ripresentato.
L'importante, però, è che si rispettino i limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lett. f) del succitato art. 62.

Pertanto, anche se l'investimento è stato completamente realizzato nell'anno 2002, l'utilizzo del credito deve necessariamente rispettare i limiti sopra esposti da spalmare nei tre anni (2003-2004-2005), a partire cioè dall'anno 2003, anno in cui è stato dato l'assenso dal Centro Operativo di Pescara.