PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/12/2004

Bonus art.8 legge 388/2000 - ampliamento, riattivazione e ammodernamento di impianti esistenti

Quesito

Societa in nome collettivo nel mese di maggio 2002 acquista immobile, dopo profonda ristrutturazione lo adibisce a sede legale ed attivita.

Lo stesso fabbricato era non abitato da oltre 15 anni.

Puo' beneficiare del bonus art.8 legge 388/2000

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - nel commentare l'art. 8 della legge n. 388 del 23/12/2000 con la circolare n. 41 del 18/04/2001 (punto 6.2.1) ha precisato che l'agevolazione in parola riguarda non soltanto l'acquisto dei beni a titolo derivativo o a seguito di contratti di locazione finanziaria ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario.

Sono ricompresi nell'agevolazione il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti, e quindi anche la realizzazione di impianti generici, realizzati con nuovi progetti, che costituiscano un bene autonomo rispetto al vecchio impianto e non rappresentino meri interventi di manutenzione ordinaria di quelli preesistenti.

Oltretutto, gli investimenti in immobili strumentali per natura sono agevolabili solo se effettivamente destinati alla struttura produttiva dell'impresa.

Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate, con la successiva circolare n. 38 del 09/05/2002, ha precisato che l'agevolazione è fruibile per tutti gli immobili strumentali purchè destinati a strutture produttive situate nelle aree svantaggiate; essa, pertanto, è applicabile sia agli immobili strumentali per destinazione che a quelli strumentali per natura (punto 5.7 della succitata circolare).

Inoltre, al successivo punto 6.4, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti si realizzano:

a) attraverso interventi intesi ad aumentare le potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;

b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;

c) attraverso interventi di carattere straordinario volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto che consenta di incrementare i livelli di efficienza ed economicità dell'impresa.
Può considerarsi 'nuovo', tuttavia, anche un immobile strumentale che risulti dalla radicale ristrutturazione di un bene acquistato usato, come nel caso da Lei prospettato, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
1) che gli interventi non costituiscano mero adattamento della struttura alle caratteristiche di una eventuale nuova categoria catastale;
2) che l'importo complessivo dei lavori sia comunque prevalente rispetto al costo di acquisto dell'immobile;
3) che l'immobile successivamente ristrutturato sia stato acquistato dopo il 13/03/2001;
4) che il cedente attesti di non aver fruito della stessa agevolazione per l'immobile di cui al precedente punto 2).

In presenza dei richiamati presupposti, che penso si siano realizzati nel caso da Lei prospettato, è agevolabile sia il costo di acquisto dell'immobile usato che quello relativo alla sua profonda ristrutturazione.