PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

07/02/2004

Non c'è alcun obbligo di risposta da parte del Centro Operativo di Pescara.

Quesito

Ho letto con interesse le problematiche in merito agli 'avvisi di recupero' ex art. 4 l. 449/1997.

Ferme l'illegittimità dell'atto per mancato rispetto, tra l'altro, della procedura di recupero ex DM 311/1998, chiedo se in presenza di domanda regolarmente presentata a Pescara, ma in assenza di autorizzazione per esaurimento dei fondi, l'impresa h qualche speranza in sede contenziosa eccependo che comunque Pescara avrebbe dovuto rispondere entro 30 gg.?

Quali altri eventuali argomenti a sostegno?

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che non c'è alcun obbligo di risposta da parte del Centro Operativo di Pescara.

In ogni caso, in caso di silenzio-rifiuto, potrà sempre proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale per conoscere i motivi del rifiuto stesso, se basati, cioè, su questioni d'interpretazione normativa o su carenza dei fondi.

Oltretutto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/92, potrà chiedere ai giudici tributari che emettano ordinanza di acquisizione di tutti gli atti per valutare la correttezza o meno del comportamento del Centro Operativo di Pescara.