PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

10/02/2004

Credito d'imposta - istanze rinnovate (con il modello RTS) e successivamente accolte.

Quesito

Un contribuente ad aprile 2003 presenta istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per nuovi investimenti in Sicilia (art. 8 , Legge 388/2000 ) per un investimento netto di Euro 312.314,00 ed un credito d'imposta di Euro 132.733,00;
l'investimento è spalmato su due anni, il primo con Euro 212.314,00 e il secondo con Euro 100.000,00;
la richiesta non è accolta per mancanza di disponibilità dei fondi;
nel gennaio 2004 viene confermata la richiesta del 2003 per gli stessi importi ;
sempre a gennaio 2004 l'istanza di conferma del credito d'imposta viene accolta.

Quesiti:

avendo il contribuente dopo l'invio della prima istanza ovvero dopo il 01.04.03 e fino al 31.12.2003 effettuato investimenti netti per Euro 75.000,00, può godere del credito d'imposta per tali investimenti?

se gli investimenti effettuati nel 2003 vengono riconosciuti, quale è il primo esercizio di riferimento per determinare il credito d'imposta spettante?
il 2003 - per i soli investimenti effettuati nell'anno?
il 2004 - per gli investimenti 2003 + quelli che si andranno a realizzare nel 2004?

La risposta a tale dubbi ci farebbe cosa gradita, avendo seri problemi nell'inquadrare il problema alla luce di tutte le norme e circolari in merito.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, primo comma, lett. f), della Legge n. 289 del 27/12/2002, in caso di istanze rinnovate (con il modello RTS) e successivamente accolte, come nel caso da Lei prospettato, l'utilizzo del credito d'imposta, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è stata rinnovata l'istanza, sempre nel rispetto dei limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla succitata norma.

Quindi, nel caso da Lei prospettato, il credito d'imposta può essere utilizzato, come primo anno, nel 2004 nel limite massimo del 30% dell'investimento sino a quel momento avviato, tenendo conto logicamente di quanto fatto nel 2003.

Infatti, la Circolare n. 32/E del 03/06/2003 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'istanza può essere qualificata come 'rinnovata' solo se in essa viene riproposta la stessa tipologia d'investimento pianificata in occasione della presentazione della richiesta originaria e per un importo non superiore a quello indicato in quest'ultimo.

E' importante ricordare che, per prassi quasi consolidata, si considerano agevolabili anche gli investimenti che alla data di presentazione dell'istanza di rinnovo sono già stati avviati.

Infine, a titolo informativo, Le faccio presente che lunedì prossimo 16 c.m. sarò a Vibo Valentia per un convegno sul tema, la cui relazione scritta può interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.