PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

22/09/2003

Nei contratti d'appalto con S.A.L. occorre l'effettività del pagamento del S.a.l. per poter furire del credito d'imposta.

Quesito

In questi giorni ho avuto una verfica dell'Uffico delle Entrate in merito al credito d'imposta sugli investimenti (art.8 L.388/2000) ante 08/07/2002.
Dai controlli effettuati mi viene contestato che nei contratti d'appalto con S.A.L. occorre l'effettività del pagamento del S.a.l. per poter furire del credito d'imposta.

Parere

In relazione al parere da Lei richiestomi, Le rispondo quanto segue.
Per usufruire del credito d'imposta ex art. 8 legge 388/2000, è necessario l'avvio della realizzazione dell'investimento.
La circolare n. 66/E del 2002 ha precisato che la realizzazione deve intendersi come "effettiva", da valutare sulla base degli eventi indicati nell'art. 75 del TUIR; con la conseguenza che, quando tali eventi si producono istantaneamente, cioè senza formazione progressiva nel tempo, come nel caso di un investimento effettuato mediante acquisto di bene mobile, l'avvio della realizzazione coincide con il compimento della realizzazione stessa.
Negli altri casi, tra i quali l'ipotesi di un investimento con contratto di appalto, in economia, la realizzazione dell'investimento, cioè l'evento previsto dall'art. 75 TUIR, non può che essere successiva all'avvio (interpretazione confermata ulteriormente dalla risoluzione 28/01/2003, n. 16/E) e quindi, coincidente con l'effettivo pagamento del S.A.L.
Risulta, quindi, che la contestazione fatta dall'Agenzia delle Entrate, è corretta.