PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

11/02/2004

Riflessioni sul credito d'imposta.

Quesito

Nel complimentarmi personalmente per l'ultimo lavoro da lei presentato in merito ai crediti d'imposta desideravo porLe qualche questione che, a mio avviso, resta ancora aperta.

In primo luogo, per le istanze rinnovate nel gennaio dell'anno 2004 e che hanno trovato l'accoglimento, mi chiedo se i sei mesi entro i quali avviare l'investimento si debbano far decorrere dal momento della presentazione dall'istanza originaria o da quella rinnovata.

A dire il vero nella sua relazione si coglie indirettamente (a proposito delle istanze che nel febbraio-marzo non hanno trovato accoglimento per mancanza di fondi e successivamente accolte a settembre) che il momento dal quale, a suo avviso, si fanno decorrere i sei mesi è quello dell'istanza rinnovata. Come è arrivato a questa determinazione?

Le chiedo inoltre se gli investimenti effettuati nell'anno 2003, successivamente alla presentazione dell'istanza originaria, sono da includere negli investimenti da agevolare nell'anno 2004?

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le confermo che, in caso di accoglimento di un'istanza rinnovata (RTS), l'art. 62, primo comma, lett. f), della Legge n. 289 del 27/12/2002 stabilisce che l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata (o ripresentata) l'istanza, sempre nei limiti minimi e massimi tassativamente previsti dalla stessa legge.

Secondo me, è chiaro che la decorrenza debba partire soltanto dal momento in cui l'istanza è stata accolta e non prima.

Oltretutto, ultimamente, la suddetta filosofia legislativa è stata confermata dall'art. 4 della Legge n. 350 del 22/12/2003, commi 132-133, che ha prorogato fino al 31 marzo 2004 il termine per avviare l'investimento a tutti coloro che hanno ricevuto l'ammissione all'incentivo solo a partire dal 12 settembre 2003 in poi; ciò è una conferma indiretta che soltanto dall'accoglimento specifico dell'istanza decorrono i termini per l'avvio dell'investimento entro il semestre.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30/E dell'11/02/2003 ha confermato che il termine dei sei mesi entro il quale avviare l'investimento decorre, in linea di principio, dalla data in cui il beneficiario invia istanza di rinnovo.

Sono, in ogni caso, considerati agevolabili gli investimenti che alla data di presentazione del rinnovo siano già stati avviati, purchè il relativo avvio sia intervenuto successivamente all'invio dell'istanza originaria.

In definitiva, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, ne consegue che il termine semestrale, di cui all'art. 8, comma 1-bis, si considera comunque rispettato nelle seguenti circostanze:
- investimento avviato nel periodo compreso tra la data di presentazione dell'istanza originaria e quella di presentazione dell'istanza di rinnovo;
- investimento avviato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza rinnovata.

Infine, La informo che il prossimo lunedì 16 c.m. sarò a Vibo Valentia relatore in un convegno sui crediti d'imposta (il cui invito Le invio in allegato) e la mia relazione scritta è da oggi sul mio sito www.studiotributariovillani.it.