PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

11/02/2004

Credito di imposta - Restituire l'importo del credito non spettante.

Quesito

La circolare n.166 del 04/06/2002 permette di avvalersi del ravvedimento operoso nel caso in cui si utilizzano crediti di imposta in misura maggiore a quanto spettante.

Nel caso in cui nel calcolo del credito di imposta ai sensi dell'art.8 legge 388/00 ci sia stato un errore, non evidenziato neppure nel modello CVS, e' possibile adesso restituire l'importo del credito non spettante?

Quale e' la sanzione applicabile e quali gli interessi?

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato le seguenti situazioni:

1) con Circolare n. 54/E del 22/10/2003, ha stabilito che i contribuenti che per qualsiasi motivo, ivi compresi eventuali errori commessi nella compilazione, intendano annullare l'istanza di attribuizione del credito d'imposta precedentemente presentata, credito peraltro non utilizzato, potranno, a modifica di quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello, inviare apposita rinuncia anche successivamente al ricevimento del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;

2) con Risoluzione n. 153/E del 14/07/2003, invece, ha stabilito che i contribuenti che intendano restituire i crediti d'imposta su occupazione ed investimenti, fruiti indebitamente, possono utilizzare il modello F24 per la restituzione, utilizzando i codici tributo tassativamente indicati nella suddetta risoluzione, con gli interessi legali (3% sino al 31/12/2003 e 2,5% a partire dall'01/01/2004) e della sanzione pari al 30% dell'importo.