PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/02/2005

Abrogazione art.8 comma 3 crediti di imposta - portata temporale e aspetti pratici

Quesito

Premettendo che le faccio i pił sinceri complimenti per il servizio da lei offerto, volevo chiederle la sua opinione riguardo alla seguente questione.

Il testo originale della famosa legge 388/2000 sui crediti di imposta per investimenti aree svantaggiate prevedeva all'art.8 comma 3 che per le aree obiettivo 1 della CE, tra se quali se non erro rientra le Puglia, la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90%.

Tale norma č stata abrogata successivamente, e, anche dopo numerose ricerche e quesito posti agli Uffici dell'agenzia delle Entrate, non sono risucito a comprenderne bene nč la portata temporale nč gli aspetti pratici.

In particolare:
- Come si applica, se si applica, tale disposizione?
Nella determinazione dell'investimento netto occorre dedurre solo il 90% degli ammortamenti?
- Fino a quando tale norma č applicabile?
A partire da quale data č stata abrogata?

La ringrazio anticipatamente se vorrą esprimere il suo parere in merito.

Prov. Bari

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

L'art. 8, comma 3, della Legge n. 388 del 23/12/2000 č stato totalmente abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. c), D.L. n. 138 dello 08/07/2002, convertito dalla Legge n. 178 dell'08/08/2002.

La suddetta abrogazione totale deve essere intesa anche con effetto retroattivo, tanto č vero che non sono previste in merito disposizioni transitorie, che riguardano, invece, soltanto le precedenti lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 10.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, con la Circolare n. 59 del 24/07/2002 (punto 3.8), ha precisato che la norma abrogata era stata inserita nell'originario testo dell'art. 8 cit. soltanto in sede di emendamento.

L'autorizzazione comunitaria del regime generale di aiuti previsto dall'art. 8 cit., di cui alla Decisione della Commissione Europea del 13 marzo 2001, non si estendeva alle disposizioni introdotte in sede di emendamento.

Tali disposizioni sono state oggetto di separata notifica alla Commissione Europea, la quale aveva formulato alcuni rilievi in ordine all'impatto giuridico-economico della disciplina di cui al succitato comma 3 rispetto agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalitą regionale.

Preso atto di tali rilievi, il Governo italiano, con nota del 09 maggio 2002, ha comunicato, tramite la Rappresentanza Permanente Italiana a Bruxelles, il ritiro della notifica delle misure in questione, in base all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

Pertanto, poichč la norma di cui al succitato comma 3 dell'art. 8 non ha mai trovato concreta applicazione, la sua abrogazione opera unicamente sul piano formale.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.