PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

17/02/2004

Il credito d'imposta di cui al codice 6700 Legge 449/97, aumento dell'occupazione.

Quesito

Uno studio di consulenza del lavoro ha inoltrato l'istanza a Pescara per conto di due clienti, ottenendo per il primo la relativa autorizzazione mentre per il secondo non ha ottenuto risposta.

Si chiede: come puņ per il secondo cliente ricorrere per la mancata autorizzazione, essendo stato rispettato tutto ciņ che era previsto dalla norma per la relativa autorizzazione?

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e del corrispondente decreto ministeriale n. 311 del 03/08/1998, il Centro di Servizio di Pescara poteva procedere alla revoca totale o parziale del credito d'imposta occupazione.

Se la richiesta era priva di uno dei requisiti richiesti dalla normativa allora vigente oppure se risultavano esauriti i fondi disponibili, il Centro di Servizio comunicava il diniego all'impresa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Pertanto, a differenza di quanto oggi previsto dall'art. 63, comma 3, della Legge n. 289 del 27/12/2002 in tema di silenzio-rifiuto, la vecchia normativa della citata legge n. 449/97, con il relativo decreto ministeriale, non prevedeva l'analogo istituto del silenzio-rifiuto.

Pertanto, secondo me, Lei puņ utilizzare il relativo credito d'imposta e, qualora l'Ufficio lo dovesse negare o procedere all'iscrizione a ruolo, puņ sempre ricorrere alla competente Commissione Tributaria.