PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

09/03/2004

Credito d'imposta ante 8/7/2002 beni trasferiti.

Quesito

Vi prego esprimere un Vs. autorevole parere al seguente quesito:

- l'attività è di agente di commercio (intermediazione finanziario) con sede principale in Campania ed uffici locali in Calabria e Campobasso;
- gli investimenti agevolati (trattasi di macchine elettroniche), ante 08/07/2002, sono stati collocati nell'ambito delle varie sedi ed indicati nel modello RVS regolarmente inviato nei termini (con le rispettive percetuali di credito spettanti);
- nel 2003, a seguito di riorganizzazione degli uffici, al fine di ottimizzare il sistema informatico, si è stati costretti allo scambio delle macchine elettroniche (computer, video, ecc.) nell'ambito delle unità operative trasportati con propri mezzi, precisando che i beni acquistati originariamente in Calabria e poi trasportati in Campania usufruiscono di una % superiore di credito.

Si chiede:
per i beni che al momento della verfica risultano essere diversi da quelli della comunicazione RVS possono essere oggetto di ripresa?
Come possiamo difenderci?
Possiamo chiedere di far verificare le altre strutture operative al fine di una riconsiderazione del credito spettante?

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che l'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 23/12/2000 stabilisce che, se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni, gli stessi sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, con la risoluzione n. 13/E del 22/01/2003, ha chiarito che, nel sussistere di determinate prerogative, è concesso alle imprese che hanno presentato istanza preventiva di prenotazione delle risorse, destinate agli investimenti di cui al succitato art. 8, di variare la destinazione territoriale dell'investimento da realizzare, rispetto a quanto indicato nell'istanza stessa.

Ciò si rende applicabile nella circostanza in cui, attesa l'omogeneità dei massimali di aiuto fra le Regioni oggetto della variazione, la stessa non costituisce una modifica radicale del progetto di investimento originariamente proposto (vedi anche circolare n. 38/E del 09/05/2002).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nel caso da Lei prospettato, sicuramente gli organi accertatori procederanno al recupero del maggior credito utilizzato, anche perchè le intensità di aiuto per la Calabria erano del 65% mentre per la Campania e Basilicata del 50%.

Per quanto riguarda le eventuali eccezioni di diritto e di merito, anche di natura costituzionale, da proporre in sede contenziosa, La rinvio alla mia monografia sul tema dei crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.

Infine, Le faccio presente che venerdì prossimo 12 c.m. terrò un convegno sul tema a Brindisi organizzato dai Professionisti della zona (l'invito è sul mio sito).