PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

11/03/2004

Art. 9-bis della legge n. 289 del 27/12/2002.

Quesito

Un contribuente ha definito l'i.r.pe.f. anno 1999, scaturente da riliquidazione ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 (in buona sostanza il contribuente aveva erroneamente conteggiato due volte una medesima ritenuta di acconto su prestazioni professionali), ai sensi del disposto dell'art. 9 bis L. 289/2002.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad iscrivere a ruolo l'imposta de qua, con relativi interessi e sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 3, attraverso un proprio funzionario, si č pronunciata ritenendo priva di efficacia la domanda di definizione, legittima la conseguente iscrizione a ruolo e, 'al danno la beffa', irripetibili le somme versate (imposta ed interessi) a seguito della domanda di definizione.

Il dr. Roberto Fanelli (Corriere Tributario - IPSOA) si č giā espresso positivamente rispetto alla estensibilitā della definizione ex art. 9 bis in ipotesi di somme dovute a seguito di riliquidazione ex art. 36 ter (v. rivista Corriere Tributario n. 10/2003 pag. 770), posizione che personalmente condivido.

Gradirei, laddove possibile, un Vostro ulteriore contributo sulla fattispecie sopra individuata.

Parere

In merito al quesito che mi č stato posto, Le preciso quanto segue.

L'art. 9-bis della legge n. 289 del 27/12/2002 prevede che le sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data, oggi, del 16 aprile 2004 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31/10/2002.

Ai fini dell'applicabilitā della suddetta sanatoria, quindi, sono richieste soltanto le due condizioni sopra esposte.

Rientrano nella suddetta sanatoria anche le somme dovute in base alla liquidazione delle dichiarazioni annuali ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. n. 600/73.

Quanto sopra č stato correttamente esposto e chiarito dal Dott. Roberto Fanelli nell'articolo pubblicato su Corriere Tributario n. 10/2003 (pagg. 770-773); pertanto, personalmente, mi riporto a quanto scritto, in modo preciso e puntuale, nel suddetto articolo. Infine, l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 3 contrasta totalmente con la precisa disposizione di legge.