PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/04/2005

La norma in questione non pone alcun limite al concetto di bene strumentale per l’utilizzo del credito d’imposta

Quesito

Illustrissimo Avv. Villani, mi rivolgo ancora una volta a lei per un quesito sul credito di imposta:

1 - in data 19.02.2004 la Agenzia delle Entrate mi notificava il processo verbale di constatazione per una verifica effettuata sul credito di imposta ante 08.07.2002 con nessun rilievo da parte degli organi accertatori:
oggetto del credito sono: costruzione di una recinzione + attrezzature nuove + computer.

2 - in data 03.03.2005 mi arriva un avviso di recupero da parte della Agenzia delle entrate per i seguenti motivi:
L'immobile non risulta essere di proprieta', ma e' detenuto dalla societa' per effetto di un contratto di comodato regolarmente registrato.
Nel caso di specie, il completamento costituisce un mero costo sostenuto su beni di terzi, e peraltro trattandosi di beni non separabili da beni di terzi a cui accedono, non hanno una autonoma funzionalita' ( trattasi di recinzione - pavimentazione - cancello e cemento) con recupero delle sole fatture inerenti i lavori edili.

3 - si precisa che il contratto di comodato regolarmente registrato tratta di beni mobili e non di beni immobili poiche' esiste un regolare contratto di fitto e la licenza comunale con progetto risulta essere intestata alla societa'.

Sperando di essere stato molto chiaro, gradireri sapere se l'operato dell'ufficio e' esatto.

Distinti saluti.

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, secondo me, l’operato dell’ufficio è totalmente illegittimo perché la norma in questione non pone alcun limite al concetto di bene strumentale per l’utilizzo del credito d’imposta.

Distinti saluti.