PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/03/2004

Quesiti sulla Legge 388/2000 articolo 8 (agevolazione aree svantaggiate)

Quesito

Ho avuto già modo di contattarLa con questo stesso mezzo nel mese di febbraio di questo anno per sottoporLe alcuni dei copiosi quesiti che la lacunosa e disordinata normativa sul credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate sforna giornalmente e devo confessarLe di essere rimasto sorpreso per la celerità e la chiarezza con la quale mi ha risposto. Avendo contattato ormai sia gli uffici competenti, sia alcuni colleghi sicuramente con più esperienza della mia nonché uno dei nomi più illustri ed autore di numerosi ed interessanti articoli su 'IL SOLE 24 ORE' (Tonino Morina) ed avendo ricevuto da questi, il più delle volte, risposte con troppi 'condizionali' (dovrebbe essere così, potrebbe essere così, ecc.), Le chiedo, se ne ha voglia e tempo, di voler esprimere la sua autorevole opinione sulle perplessità in appresso elencate.

La nostra società ha richiesto, in data 01/04/2003, un credito d'imposta di cui all'art. 62 comma 1 lettera e) della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Mod. ITS) in tre diverse unità produttive di cui due esistenti ed una da impiantare nel territorio della Sicilia.

In data 24/04/2004 il Centro Operativo di Pescara ha comunicato che il credito richiesto non è stato attribuito per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2003.

Nel mese di gennaio 2004 la nostra società ha rinnovato l'istanza (Mod. RTS) riproponendo gli stessi investimenti nelle stesse località. Con provvedimento del 29/01/2004 il Centro Operativo di Pescara ci ha comunicato l'atto di accoglimento.

Se ormai sembra assodato che il termine da cui decorrono i sei mesi previsti dalla normativa per l'avvio dell'investimento è quello della presentazione dell'istanza di rinnovo, si chiede:

1. Gli investimenti realizzati in data successiva alla presentazione della domanda originaria (Mod. ITS) e quindi nell'anno 2003 sono agevolabili?
E se si vanno sommati a quelli dell'anno 2004?

2. I tre anni entro i quali deve essere realizzato l'investimento sono, come sembrerebbe logico, '2004-2005-2006'?

3. Gli ammortamenti da considerare per il calcolo dell'investimento netto sono quelli relativi all'anno 2003 o, come sembrerebbe più logico, quelli dell'anno 2004?

4. L'avvio dell'investimento richiesto dalla legge si considera soddisfatto con l'acquisizione di un qualsiasi bene rientrante nell'ambito della tipologia dell'investimento indicata nella Sez. I del modello RTS?

5. E' possibile effettuare l'investimento in un luogo diverso da quello indicato nella sezione 2 del modello RTS, seppur nell'ambito dello stesso Comune, Provincia o Regione alla luce delle diverse posizioni assunte dagli esperti (si vedano i due quesiti dell'esperto risponde del Sole 24 Ore ed in particolare il n. 4742 del 23/11/2003 ed il n. 1279 del 22/04/2004)?

6. La realizzazione dell'investimento nella struttura produttiva da impiantare necessità l'acquisto di un terreno con destinazione commerciale che al momento non è disponibile.
Avendo la scrivente individuato un terreno nell'Area di Sviluppo Industriale già assegnato e ceduto con atto pubblico di compravendita alla società 'Alfa S.r.L.', ad oggi ancora inattiva, la quale ha provveduto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e alla realizzazione del solo recinto ed avendo ricevuto assicurazione da parte del Consorzio dell' Area di Sviluppo Industriale circa la possibilità di destinare quella stessa area ad attività di tipo commerciale si chiede se l'acquisto del 100% delle quote societarie della società 'Alfa S.r.L.' da parte della scrivente nonché la sua successiva fusione per incorporazione (con la cosiddetta fusione anomala) costituisca per la scrivente valido requisito per la realizzazione di un opificio commerciale usufruendo del credito d'imposta.

Parere

In merito ai vari quesiti che mi ha posto, Le preciso quanto segue (con lo stesso ordine numerico delle domande).

1) Si considerano agevolabili anche gli investimenti che alla data di presentazione dell'istanza di rinnovo siano già stati avviati, purchè la data di avvio sia, comunque, successiva a quella di presentazione dell'istanza originaria.
Se, alla data della presentazione dell'istanza di rinnovo, gli investimenti sono stati non solo avviati ma già realizzati, in tutto o in parte, il contribuente, dovrà comunicare anche l'entità degli investimenti che alla predetta data risultano già realizzati.
A tal fine, nella compilazione del modello RTS, l'importo di tali investimenti (già realizzati alla data del rinnovo) deve essere sommato all'importo degli investimenti che, secondo la pianificazione evidenziata nell'istanza di rinnovo, saranno realizzati nell'anno di presentazione dell'istanza stessa.
In particolare, gli investimenti realizzati nel periodo precedente l'anno di presentazione dell'istanza di rinnovo vanno indicati nel rigo B1, colonna 1 (primo anno) del modello RTS.
L'obbligo di indicare nell'istanza di rinnovo gli investimenti realizzati anteriormente alla presentazione del modello RTS riguarda tutti i contribuenti che inviano il citato modello RTS, compresi i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
Quanto sopra esposto è stato chiarito con la circolare n. 32/E del 03/06/2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -.

2) E' logico, dopo quello che è stato esposto al numero 1, che i tre anni entro i quali deve essere realizzato l'investimento sono: 2004 - 2005 - 2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, primo comma, lett. d) e f), della legge n. 289 del 27/12/2002.

3) Di conseguenza, gli ammortamenti da considerare per il calcolo dell'investimento netto sono quelli relativi all'anno 2004, cioè quelli dedotti nel periodo d'imposta da cui decorre il relativo credito, in base all'interpretazione letterale ('periodo d'imposta') dell'art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 23/12/2000.

4) L'avvio dell'investimento si considera soddisfatto con l'acquisizione di un qualsiasi bene rientrante nell'ambito della tipologia dell'investimento indicata nella Sezione 1 del modello RTS.
Infatti, l'art. 10, comma 1-bis, della legge n. 178 dell'08/08/2002, come condizione antielusiva, richiede l'avvio dell'investimento entro sei mesi dalla data di accoglimento dell'istanza da parte del Centro operativo di Pescara.
Per avvio dell'investimento, anche alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, deve intendersi non solo la conclusione del contratto, ma anche l'emissione del buono di consegna ovvero l'inizio delle attività da realizzare in economia, come precedentemente previsto dal Decreto Legge n. 138 dell'08/07/2002, successivamente convertito, con modificazioni, dalla succitata legge n. 178/2002.

5) E' possibile, secondo me, effettuare l'investimento anche in un luogo diverso da quello indicato nel modello RTS, purchè sempre nell'ambito dello stesso Comune o Provincia. Diverso, invece, è il caso della Regione, dove le intensità dell'aiuto possono essere diverse (per esempio, per il regime post 08/07/2002, in Calabria, per le PMI, 55,25% invece, per la Puglia, sempre per le PMI, 42,50%).
Inoltre, nel modello RTS, deve sempre essere esposto un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, primo comma, lett. d), della legge n. 289/2002 sopracitata.

6) Infine, personalmente, non sono d'accordo nel considerare valido requisito per la realizzazione di un opificio commerciale l'ipotesi da Lei prospettata, perchè la legge (art. 8, comma 2, della legge n. 388/2000 cit.) prevede tassativamente che per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi, di cui agli artt. 67 e 68 TUIR.
Di conseguenza, non può ritenersi acquisizione di un bene materiale (nella fattispecie da Lei prospettata, in merito al suolo edificatorio) l'acquisizione delle quote societarie di una società che, oltretutto, dovrà successivamente essere fusa per incorporazione.
Infine, sono d'accordo con Lei sul fatto che la normativa dei crediti d'imposta è stata scritta in modo disorganico e confusionario, per cui non c'è da meravigliarsi che le risposte ai quesiti debbano essere fatte in modo condizionato, proprio per la mancanza di chiarezza da parte del legislatore.
Oltretutto, l'Agenzia delle Entrate, ancora oggi, continua a sfornare risoluzioni; le ultime sono la 52/E e 53/E del 26/03/2004, in Il Sole-24Ore di oggi, 27/03/2004, a pag. 27.

In ogni caso, per una panoramica generale dell'istituto, La rinvio alla mia monografia sul tema dei crediti d'imposta (investimenti ed occupazione), che potrà interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.