PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/03/2004

Crediti d'imposta - realizzazione di impianti elettrici - 1

Quesito

Ho seguito con grande attenzione il Suo lavoro riguardante la confusa normativa sul credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate e mi permetto di chiedere la Sua autorevole opinione in merito ad una posizione assunta di recente dall'Ufficio della Agenzia delle Entrate di Canicattì nel corso dei controlli svolti a tal proposito.

L'Ufficio, con riguardo alla spese per la realizzazione di impianti elettrici sostenute in locali presi in affitto, ritiene tali spese ammissibili al credito d'imposta ex art. 8 l. 388/2000, solo per la parte riguardante i componenti di tali impianti che siano amovibili e fatturati separatamente rispetto al resto dell'impianto stesso.

Tale atteggiamento è, a nostro avviso, in pieno contrasto con le disposizioni in materia,in quanto:

a) l'art. 8 della legge citata prevede espressamente che per nuovi investimenti vanno considerati i beni di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR tra i quali rientrano certamente gli impianti (generici e specifici), come confermato espressamente nella tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al DM del 31.12.1988, che si riferisce appunto ai soli beni;

b) gli impianti quindi, e tra questi gli impianti elettrici, costituiscono a tutti gli effetti dei beni, e non spese pluriennali, e pertanto vanno considerati in ogni caso dotati di autonomia funzionale;

c) ulteriore conferma si ha nell'art. 2424 del codice civile e nei principi contabili che allocano gli impianti tra le immobilizzazioni materiali;

d) per gli impianti quindi non è ammissibile fare una distinzione tra parti amovibili e parti non amovibili, posto che queste ultime sono accessorie alla prime;

e) in proposito, nel Sole 24 ore sono stati pubblicati dei quesiti, (di cui uno firmato dal dr. Amedeo Sacrestano che si è occupato molto delle disposizioni sul credito d'imposta) dove facendo riferimento alla CM n. 41 del 2001 punto 6.2 si riconosce l'ammissibilità al contributo delle spese relative agli impianti elettrici, purchè, ovviamente, costituiscano un bene autonomo rispetto al vecchio impianto.

f) l'Ufficio, a nostro avviso, fa una gran confusione ritenendo le spese sostenute per gli impianti elettrici, come spese pluriennali, prive quindi di autonomia funzionale, e non rientranti quindi tra le immobilizzazioni materiali, come espresso nella Risoluzione del 4.3.2003 n. 55/E dove si parla di spese incrementative e quindi di investimenti diversi dagli impianti elettrici.

La pregherei, in attesa di avere il piacere di conoscerLa personalmente in uno dei convegni a cui autorevolmente interviene, di esprimere la sua opinione che certamente potrà dare un contributo notevole alla soluzione del problema.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che sono perfettamente d'accordo con la Sua interpretazione.

Infatti, si deve premettere che l'art. 8, comma 2, della legge 23/12/2000 n. 388 fa espresso riferimento alle acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 TUIR, e tra questi rientrano sicuramente tutti gli impianti (generici e specifici), come previsto dal D.M. del 31/12/1988.

Oltretutto, la stessa Agenzia delle Entrate fa rientrare tra i beni materiali anche la realizzazione d'impianti generici, così come precisato nella circolare n. 41 del 18/04/2001, al punto 6.2.1.

Indubbiamente, l'erronea interpretazione che l'ufficio di Canicattì vuole dare alla norma dipende da un equivoco di fondo probabilmente dovuto ad una erronea lettura della risoluzione n. 55/E del 04/03/2003.

La suddetta risoluzione fa esclusivo riferimento alle spese di ampliamento, di riattivazione e di ammodernamento e, tra queste, distingue a secondo che tali costi siano contabilizzati tra 'altre immobilizzazioni immateriali' (non rientranti nei benefici fiscali dei crediti d'imposta) e tra le 'immobilizzazioni materiali' (rientranti, invece, nei suddetti benefici fiscali, in quanto beni dotati di una propria individualità ed un'autonoma funzionalità).

Quanto esposto dall'Agenzia delle Entrate con la suddetta risoluzione n. 55/E del 04/03/2003 si riferisce esclusivamente alle ipotesi di ampliamento, di riattivazione e di ammodernamento, prescindendo totalmente dalla individualità dei singoli impianti, generici e specifici (come, per esempio, gli impianti elettrici), che, in quanto tali, rappresentano invece beni autonomi, già di per sè rientranti nell'ipotesi di cui al citato art. 8, comma 2, indipendentemente dalle ipotesi di ampliamento, di riattivazione e di ammodernamento.

Infine, per una panoramica generica della complessa e confusa normativa, La rinvio alla mia ultima monografia sui crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.